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IMU

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

Descrizione

L’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

La legge n. 160 del 23/12/2019 (Legge di Stabilità 2020) dispone, all’articolo 1:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
 
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 762, il pagamento dell’imposta dovuta al Comune in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Le aliquote IMU per l’anno 2025 sono le seguenti:

6 per mille

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 200,00)

1 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa categoria catastale D/10

10 per mille

abitazioni a disposizione, non locate e non concesse in comodato 

10 per mille

abitazioni locate nonché date in uso gratuito a parenti ed affini che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, con contratti registrati

9,5 per mille

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, asclusa categoria D/10

9,5 per mille

altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

8,5 per mille

terreni agricoli

9,5 per mille

aree fabbricabili

Collegamenti

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 07/02/2025 13:28

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