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IUC

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

DescrizioneANCHE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2019 RESTANO CONFERMATE LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NEL 2018.
E’ esentata dal tributo sui servizi indivisibili – Tasi – l’abitazione principale (unità immobiliare classate in A2, A3, A4, A5, A6, A7), ossia l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1(abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come “altri fabbricati” e pertanto soggetti sia alla Tasi che all’Imu.
L’esenzione è prevista non solo per il possessore che utilizza l’appartamento come abitazione principale, ma anche per il detentore (inquilino o comodatario) che impiega l’immobile come propria abitazione principale, fissandovi la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. L’occupante non dovrà più versare la sua quota parte della tassa sui servizi indivisibili, pari al 25% della tassa medesima. Il possessore, nei predetti casi di affitto o comodato d’uso degli immobili, continua a pagare esclusivamente la sua quota pari all’75% della tassa stessa.
LE ALIQUOTE IMU E TASI, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2019, NON HANNO SUBITO VARIAZIONI RISPETTO A QUELLE DELLO SCORSO ANNO.
LE TARIFFE TARI SONO STATE DETERMINATE GARANTENDO LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.
IUC
L’imposta unica comunale (IUC), entrata in vigore a decorrere dall’1° gennaio 2014, si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

IMU
Quali soggetti interessa:
proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Quali immobili riguarda:
fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina l’imposta
La base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
– 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
– 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
– 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
– 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

La base imponibile per i terreni è data dal reddito domenicale, rivaluto del 25% e moltiplicato per 135.
ALIQUOTE IMU
Quota Comunale Quota Stato  
0,45 per cento zero Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011
Detrazione
 
  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
0,85 per cento 0,76 per cento Fabbricati Categoria D
0,85 per cento zero Aree Fabbricabili
0,85 per cento zero Aliquota ordinaria
 
Quando e come si versa
In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento in autoliquidazione dell’imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di San Gillio H873 ed i seguenti codici tributo:
- 3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
- 3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
- 3914 terreni agricoli coltivati ed incolti
- 3916 aree fabbricabili
- 3930 quota comunale fabbricati D – 3925 quota statale fabbricati D

PARTICOLARITA’:
1) USO GRATUITO: L’Imu sull’immobile ad uso abitativo, ad eccezione di quelli accatastati in categoria A/1, A/8 o A/9, dato in comodato d’uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale può essere ridotta del 50%. Per aver diritto all’ulteriore riduzione al 50% della base imponibile Imu è richiesto che il contratto di comodato venga registrato, che comodante e comodatario risiedano entrambi nello stesso comune e che il comodante possieda un solo altro immobile ad uso abitativo, ove abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso. Il possesso di altri immobili non ad uso abitativo (negozi, uffici, terreni) non preclude l’accesso alla predetta agevolazione. Le pertinenze dell’immobile in comodato, seguono il medesimo criterio e pertanto possono essere cedute in uso gratuito nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu.
2) CANONE CONCORDATO: l’Imu sull’immobile ad uso abitativo locato a canone concordato, secondo quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, è ridotta del 25%.I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), i due tributi si determineranno applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.
3) TERRENI: sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nelle aree montane e collinari, di cui alla Circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 (il Comune di San Gillio è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare con indicazione dei fogli di mappa dal 3 al 6 e foglio 18). Sono altresì esenti tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Resta pertanto inteso che i terreni incolti e quelli agricoli posseduti ma non condotti, da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, rimangono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
TASI
Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dei terreni. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, il proprietario e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, nella misura rispettivamente del 75% e del 25%.
Come si determina il tributo
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

ALIQUOTE TASI
 
1,50 per mille Abitazioni locate o sfitte della categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10 (uffici), nonché le abitazioni date in uso a parenti ed affini che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7
1,50 per mille Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze una per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/7 e C/2
1,00 per mille Sulle restanti categorie di immobili ed aree fabbricabili.
 

E' prevista la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 
Sono assimilate all’abitazione principale e pertanto non più soggette alla Tasi – ad eccezione degli immobili classati in A1, A8 e A9:
1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa destinati agli studenti universitari, soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
2) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Inclusi gli alloggi di proprietà dell’A.t.c. o altri enti di edilizia residenziale pubblica qualora abbiano i requisiti di alloggi sociali;
3) case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5) una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
6) abitazione, non locate, di anziani e disabili che hanno preso residenza in istituti di ricovero o sanitari.
 
Quando e come si versa

I versamento in autoliquidazione è previsto alle medesime scadenze dell’Imu, ossia il 16 giugno ed il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento è effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di San Gillio H873 ed i seguenti codici tributo:
- 3958 abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
- 3961 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, ulteriori pertinenze)
- 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 aree fabbricabili

PARTICOLARITA’:
1) ABITAZIONE PRINCIPALE POSSESSORE: non sono più assoggettati alla tasi gli immobili ad uso abitativo, ove il possessore ed il suo nucleo famigliare hanno la residenza e la dimora abituale, classati in A2, A3, A4, A5 A6 e A7, e le relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, anche se accatastate unitamente all’abitazione.
2) ABITAZIONE PRINCIPALE INQUILINO/COMODATARIO: non sono più soggetti alla Tasi, per la quota di competenza dell’utilizzatore ossia il 25% dell’aliquota ordinaria del 1,5 per mille, gli immobili ad uso abitativo, ove l’inquilino/comodatario ha la residenza e la dimora abituale, e le relative pertinenze, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all’abitazione.
3) USO GRATUITO: la Tasi sull’immobile ad uso abitativo, ad eccezione di quelli accatastati in categoria A/1, A/8 o A/9, dato in comodato d’uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale può essere ridotta del 50%. Per aver diritto alla riduzione al 50% della base imponibile Tasi è richiesto che il contratto di comodato venga registrato, che comodante e comodatario risiedano entrambi nello stesso comune e che il comodante possieda un solo altro immobile ad uso abitativo, ove abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso. Il possesso di altri immobili non ad uso abitativo (negozi, uffici, terreni) non preclude l’accesso alla predetta agevolazione. Le pertinenze dell’immobile in comodato, seguono il medesimo criterio e pertanto possono essere cedute in uso gratuito nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu.
4) CANONE CONCORDATO: la Tasi sull’immobile ad uso abitativo locato a canone concordato, secondo quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, è ridotta del 25%.
TARI
Quali soggetti e quali immobili riguarda
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Obblighi dichiarativi
I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il caso di variazione e/o cessazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Come si determina il tributo
Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R.n. 158/’99 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa previsti dal decreto per le utenze non domestiche e per il numero dei componenti familiari per le utenze domestiche, risultante dagli archivi anagrafici.
Agevolazioni e riduzioni del tributo
Il regolamento comunale prevede diverse riduzioni ed agevolazioni tariffarie. Per consultare il Regolamento IUC clicca qui (inserire un link al regolamento).
Quando e come si versa
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, e provvede all’invio delle comunicazioni di pagamento con indicazione degli importi da versare e le relative scadenze. Per il 2019 sono fissate le seguenti scadenze:
31 maggio 2019 – 1° rata
31 luglio 2019 – 2° rata oppure unica soluzione
31 ottobre 2019 – 3° rata
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 allegato alle comunicazioni di cui sopra, con il codice tributo – Tari 3944.

Altre disposizioni
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/’92. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino pari al 5% sull’ importo della TARI.
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si ricorda che per i tributi versati in auto liquidazione, qualora non venga effettuato il relativo pagamento entro le scadenze fissate dalla normativa vigente o sia effettuato un versamento minore, è possibile regolarizzare la propria posizione contabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, applicando le seguenti sanzioni ridotte al tributo non versato. Sull’imposta dovuta dovranno altresì essere conteggiati gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:
  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Pagina aggiornata il 28/08/2023 12:09

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