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Addizionale Comunale Irpef

Si evidenzia che l’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, stabilisce il pagamento dell’addizionale comunale solo se è dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni d’imposta applicabili (consultare le istruzioni ministeriali sull’argomento).

Descrizione

L’addizionale comunale Irpef è stata istituita con Regolamento, approvato in data 13 aprile 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15.

 

Modalità di pagamento
Acconto L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dell’anno in corso al reddito imponibile dell’anno precedente.

In caso di mancata pubblicazione, entro il 15 febbraio, della delibera di variazione dell’aliquota per l’anno in corso, il versamento in acconto è determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota deliberata per l’anno precedente. Il versamento è effettuato tramite modello F24 ; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007.

Sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

È trattenuto mensilmente in un numero massimo di 9 rate da marzo a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.

Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.

Saldo

È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell’anno l’aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce.

Il versamento è effettuato tramite modello F24 ; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 12 dicembre 2007.

Gli Enti Pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984 dovranno fare riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007. Il saldo deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma può essere versato anche ratealmente, ed in tal caso, sugli importi rateizzati, sono dovuti gli interessi.

Sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
A partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, è trattenuto mensilmente in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.

Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.

Le aliquote dall’anno 2024 sono fissate nelle seguenti misure percentuali e per i seguenti scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000,00 euro, 0,65%
  • oltre euro 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro 0,71%
  • oltre a 50.000,00 euro 0,75%

Le aliquote anni 2022-2023 sono:
  • 0,50% per i possessori di reddito da € 0,00 a € 15.000,00
  • 0,65% per i possessori di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00
  • 0,69% per i possessori di reddito da € 28.000,01 a € 50.000,00
  • 0,71% per i possessori di reddito da € 50.000,00 in poi

DA ANNO 2015 - AD ANNO 2021 reddito per scaglioni 

ALIQUOTA

fino € 15.000

0,50 %

oltre € 15.000 e fino ad € 28.000

0,65%

oltre € 28.000 e fino ad € 55.000

0,69%

oltre € 55.000 e fino ad € 75.000

0,70%

oltre € 75.000

0,71%

   

 

 

Pagina aggiornata il 10/04/2024 12:15

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