L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.
6 per mille
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 200,00)
1 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
10 per mille
abitazioni locate o sfitte della categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10 (uffici), nonché date in uso gratuito a parenti ed affini che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7
9,5 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti - Aliquota Ordinaria
8,5 per mille
terreni agricoli
aree fabbricabili