Considerato che per gli effetti dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
11/01/2024 10:47